Tassazione Forex in Italia
Il Forex (Foreign Exchange Market) è il mercato valutario più importante del mondo, dove ogni giorno si verificano miliardi di transazioni effettuate da banche centrali, altri istituti bancari, imprese, governi e, in minor quota, piccoli speculatori.
La facilità con cui si può operare nel mercato dei cambi di valuta, soprattutto da parte di privati che si avvicinano per la prima volta al forex sperando in un guadagno rapido e semplice, spesso fa dimenticare l’aspetto fiscale del forex.
Alcuni non sanno, infatti, che i proventi ottenuti tramite investimenti di questo tipo sono soggetti a tassazioni, in modo differente a seconda della nazione in cui si vive e quindi da cui parte il trading.
Facciamo chiarezza sulla fiscalità del forex, focalizzandoci prevalentemente sui piccoli speculatori, i trader privati che operano on line.
Vediamo quindi quali sono le normative in vigore in Italia nel 2024, quando bisogna pagare le tasse, cosa viene tassato, in che percentuale.
Fisco e Tasse Forex secondo Agenzia delle Entrate
L’Agenzia delle Entrate, tramite la Risoluzione n.67/E del 6 luglio 2010 “Trattamento fiscale delle plusvalenze e minusvalenze derivanti da operazioni nel mercato forex” (qui il testo integrale in pdf) chiarisce come vengono trattati fiscalmente i guadagni del forex, secondo quanto disposto dall’Articolo 67 del TUIR (qui il testo).
Le rendite derivanti dalle operazioni di compravendita di valute sul mercato forex ricadono nella fattispecie delle “plusvalenze di natura finanziaria”. La plusvalenza realizzata alla fine della giornata dalle persone fisiche al di fuori dell’esercizio di un’attività d’impresa deve quindi essere indicata nella dichiarazione dei redditi nel quadro RT – sezione II.
In seguito l’Agenzia delle Entrate italiana è tornata sull’argomento anche con la Risoluzione n.102/E del 25 ottobre 2011 “Tassazione dei redditi diversi di natura finanziaria derivanti da compravendite di valute estere effettuate sul Foreign Exchange Market” (qui il testo completo in pdf) chiarendo la fiscalità di operazioni spot e rollover nel forex.
La compravendita di valute nel mercato forex attraverso contratti “spot”, cioè regolata giornalmente tramite le piattaforme di forex trading online (le posizioni vengono aperte e chiuse nella stessa giornata) rientra tra le plusvalenze ed altri proventi derivanti da differenziali positivi di contratti aleatori. Queste plusvalenze vanno quindi dichiarate nella dichiarazione dei redditi tramite il modello UNICO delle Persone Fisiche, nel Quadro RT – Sezione II-B.
Nel caso di contratti “rollover” o “rolling spot”, le operazioni chiuse al termine della giornata vengono riaperte nella giornata successiva. Il rollover applicato dall’intermediario consiste appunto in un rinnovo automatico, cioè nella chiusura e riapertura di una posizione in modo che a fine giornata l’investitore non abbia alcuna giacenza di valuta estera sul suo conto. L’Agenzia Entrate specifica che questi contratti, così come gli overnight, vengono considerati “contratti finanziari differenziali” che, sensi del TUIR sono considerati strumenti finanziari derivati. Anche questi redditi, quindi, se percepiti da parte di una persona fisica non esercente attività d’impresa, sono soggetti alla tassazione mediante imposta sostitutiva.
La normativa fiscale italiana sul forex prevede che il trader paghi le tasse sul guadagno netto (capital gain) conseguito in un determinato anno solare. Questo significa che ogni investitore sarà tassato sulla differenza tra gli utili e le perdite maturati nell’anno d’imposta.
Aliquota Imposta Sostitutiva Forex
La legge in materia fiscale per il mercato valutario subisce spesso variazioni, legate soprattutto a un assestamento delle modalità e delle operazioni possibili nel Forex stesso. Gli ultimi aggiornamenti in materia risalgono al 2014, e precisamente al 1° luglio 2014, data in cui è entrata in vigore la nuova aliquota dell’imposta sostitutiva (ISOS) da pagare sulle plusvalenze di natura valutaria, pari al 26%.
La tassazione del forex prevede quindi il pagamento dell’aliquota sostitutiva sul capital gain.
Ricordiamo che fino al 31/12/2011 l’aliquota d’imposta era pari al 12,5% (quindi viene applicata questa aliquota fino all’anno d’imposta 2011).
Dall’1/1/2012 al 30/06/2014 l’aliquota sostitutiva era stata alzata al 20% (anno d’imposta 2012, 2013, 2014), come deciso con il Decreto Legge n. 138 del 13/08/2011.
Dal 01/07/2014 l’aliquota d’imposta è passata al 26% (anno d’imposta 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 e successivi). A stabilirlo è stato il Decreto Legge n.66 del 24/04/2014.
Plusvalenze e Minusvalenze
Naturalmente, le imposte vanno pagate in caso di guadagno. Cosa succede invece in caso di perdita? Poiché i guadagni derivati dal forex vengono considerati delle plusvalenze a tutti gli effetti, ne deriva che, in caso di perdita, si possono dichiarare le minusvalenze e compensarle con plusvalenze future ottenute (sia nel forex che tramite altri strumenti finanziari riconosciuti) fino al quarto anno successivo a tale perdita. Si tratta del cosiddetto “zainetto fiscale”.
Regime Dichiarativo e Regime Amministrativo
Ogni trader può scegliere, in regime fiscale, due possibili strade, ossia il regime dichiarativo (per cui è il trader stesso a dichiarare, insieme agli altri redditi, l’ammontare dell’imposta legata ai guadagni del forex), oppure il regime amministrativo (in cui è il broker a calcolare e versare le imposte per conto del trader). Quest’ultimo regime è sicuramente più indicato per quanti operino in modo continuativo ed importante nel mercato valutario visto che, soprattutto in caso di guadagni, gli obblighi fiscali diventerebbero notevoli. Tuttavia è bene assicurarsi che il broker a cui ci si è affidati sia onesto e serio, e che adempia agli obblighi previsti dalla legge.
Broker Italiani vs Broker Esteri
Esistono differenze in tema fiscale nel caso in cui il broker con cui si opera nel mercato degli scambi di valuta sia italiano oppure estero.
Si opera con un broker italiano quando l’intermediario è una società italiana con sede in Italia, autorizzata e iscritta all’apposito Albo. In questo caso si opera su un conto di trading in Italia (i bonifici per immettere liquidità sul conto sono Italia-Italia). In questo caso le plusvalenze e le minusvalenze vanno dichiarate nel Quadro RT alla Sezione II “Plusvalenze assoggettate a imposta sostitutiva del 26%”.
Spesso però alcuni trader operano online con broker stranieri, cioè società che hanno sede in paesi esteri nel mondo (quindi i bonifici per immettere liquidità sono Italia-Estero).
In questo caso è bene che il trader, per assicurarsi una corretta gestione del proprio regime fiscale, aderisca al regime dichiarativo. In ogni caso, i broker stranieri possono fornire la sintesi fiscale in modo da avere la certezza di dichiarare correttamente perdite e guadagni.
Inoltre, sempre in caso di broker stranieri, non bisogna dimenticare che i soldi che vengono accreditati sul proprio account, fisicamente non vengono registrati in Italia, ma nel paese del broker, quindi, durante la dichiarazione dei redditi, andrà specificata la presenza di capitali all’estero.
Se infatti i forex broker sono società o banche straniere o intermediari esteri riconosciuti, bisogna pagare l’imposta IVAFE, cioè l’Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero. I proventi in questo caso vanno dichiarati nel Quadro RW “Investimenti all’estero e/o attività estere di natura finanziaria – monitoraggio IVIE / IVAFE”.
Tobin Tax
Il mercato forex è esente dalla Tobin Tax, cioè l’imposta sulle transazioni finanziarie introdotta in Italia dalla Legge n. 228 del 24/12/2012, articolo 1, comma 491-499.
Codici Tributo F24
Il pagamento delle tasse avviene tramite Modello F24.
Il codice tributo da usare può essere diverso a seconda dei casi, esempio:
- codice 1100: imposta sostitutiva su plusvalenza per cessione a titolo oneroso di partecipazioni non qualificate
- codice 1242: imposta sostitutiva alle imposte sui redditi di capitale di fonte estera
- codice 2724: imposta sostitutiva sulle plusvalenze
- codice 4043: imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello stato – art. 19, c. 18, D.L. 201/2011 convertito con modificazioni dalla Legge 214/2011, e successive modifiche – saldo
- codice 4047: Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero dalle pers. fisiche residenti nel territorio dello stato – art. 19, c. 18, dl. n. 201/2011 conv., con modif., dalla l. n. 214/2011, e succ. – mod. acconto prima rata
Modello UNICO
Il modello Unico 2024 per la dichiarazione dei redditi delle Persone Fisiche per il periodo d’imposta 2023 e il modello Unico 2023 per l’anno di imposta 2022 possono essere scaricati dal sito dell’Agenzia delle Entrate.
NB: ricordiamo che la normativa può cambiare e che possono nascere nuove norme o decreti in merito alla tassazione dei profitti e dei proventi del forex. Questo testo ha carattere puramente informativo, non ha pretese di esaustività e non può essere considerato come un’alternativa alla consultazione di commercialisti e professionisti del settore fiscale.